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Miraggio part-time?
Il sogno di tutte le neomamme. I quattro volti del part-time e la legge che regolarizza questo tipo di contratto

I quattro volti del part-time
Il part-time può essere orizzontale, verticale o misto; e poi, una novità poco sfruttata, è il job sharing. Vediamo ogni possibilità nel dettaglio:
- il part-time orizzontale: prevede un orario ridotto per ogni giornata lavorativa;
- il part-time verticale: prevede, nella settimana (o nel mese o nell’anno), alcuni giorni fissi a tempo pieno. Per esempio: lavorare 8 ore al giorno per 3 giorni su 7.
- il part-time misto: prevede l’alternanza delle due modalità precedentemente descritte, in base alle esigenze dell’azienda;
- job sharing: prevede che due persone occupino un solo posto di lavoro full-time, dividendosi l’orario. Questa, però, è una formula piuttosto difficile da realizzare, poiché le due persone sono legate a filo doppio da uno stesso contratto, devono quindi avere competenze identiche e, se una manca, l’altra ha l’obbligo di sostituirla.
Cosa dice la legge a riguardo
Il part time è l’accordo tra dipendente e azienda che prevede un orario ridotto rispetto alle 40 ore settimanali. La normativa stabilisce che al dipendente assunto con un contratto part-time vadano riconosciute le medesime prerogative del lavoratore a tempo pieno: la retribuzione oraria, il periodo di prova, la maturazione delle ferie, la maternità, la malattia e la formazione professionale. Eccone le caratteristiche principali.
- Innanzitutto, vi si può ricorrere anche nei contratti a termine e in ogni settore professionale.
- Nel contratto vanno specificati gli orari giornalieri, settimanali o mensili.
- Si può richiedere sempre il lavoro supplementare - praticato oltre l’orario parziale, ma nei limiti del tempo pieno - mentre quello straordinario è possibile solo nel ‘verticale’ e nel ‘misto’.
- Per quanto riguarda i permessi giornalieri, sono sempre concessi fino all’anno di vita del bambino e considerati come ore lavorative. Cambia solo la durata: i due periodi di un’ora ciascuno al dì - anche cumulabili - previsti per il tempo pieno, si riducono a un permesso di un’ora nel part time e a due intevalli di 30 minuti, se c’è un nido aziendale.
- I permessi raddoppiano nei parti gemellari. Il padre può usufruirne al posto della madre, se lei vi rinuncia o non è lavoratrice dipendente, se è morta o gravemente inferma e nel caso il bimbo sia affidato esclusivamente a lui.
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